OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCAUTO ANCHE IN AREA PRIVATA
Questo argomento è stato recentemente oggetto di una sentenza della Cassazione (n.37851 pubblicata il 28/12/2022) con la quale si afferma che la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli occorre anche nelle aree private tutte le volte che queste hanno una destinazione ad uso pubblico.
Ciò che rileva, quindi, non è la natura della proprietà del luogo (pubblico o privato) a caratterizzare l’obbligo dell’assicurazione; ma il fatto che la definizione di "strada", e quindi il luogo in cui si trova il veicolo, contenga la destinazione ad uso pubblico che sta alla base dell’assoggettamento alle norme del codice della strada per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
In precedenza, con altra sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (30 luglio 2021), era stato ribadito che l’obbligo dell’assicurazione ricorre tutte le volte che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale a prescindere dal fatto che la circolazione avvenga in luogo pubblico o privato.
E pure la Corte Ue nel 2018 era intervenuta sull’argomento affermando che l’obbligo di assicurazione di un veicolo ricorre tanto sulle aree pubbliche che su quelle private.
Obbligo ricorrente anche nel caso di veicolo non funzionante, come stabilisce la sentenza C383/19 del 29/04/2021.
Perciò si può dire che l’assicurazione del veicolo deve esserci :
- quando circola su qualsiasi strada o luogo (sia esso pubblico o privato)
- quando si trova su strade / aree pubbliche o private ad uso pubblico
indipendentemente dal fatto che sia marciante o meno.
Di conseguenza il suddetto obbligo potrebbe non ricorrere solo quando il veicolo sia fermo in una area privata interdetta all’accesso di terzi e quindi chiusa con mezzi idonei ad impedirne l’ingresso. Ma anche in questo caso potrebbero verificarsi circostanze contrarie quando il proprietario del veicolo consentisse l’accesso di terzi al veicolo.
Attenzione, perciò, a chiedere la sospensione dell’assicurazione rcauto per il mancato uso temporaneo del veicolo. Sincerarsi bene che il veicolo sia riposto in luogo inaccessibile a chiunque.