DIFFERENZA TRA ATTIVITA' DI BROKERAGGIO E QUELLA DI CONSULENZA
L'attività di brokeraggio assicurativo si sviluppa in Italia a partire dagli anni '70 ispirandosi e recuperando le esperienze anglosassoni già presenti. Solo verso la metà degli anni '80 ottiene il riconoscimento normativo che è stato successivamente recepito dalla ulteriore legislazione in materia di assicurazioni.
Il Ruolo del Broker consiste nel mettere in relazione i propri clienti con le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione per la stipula di contratti che comportino il trasferimento dei rischi fornendo attività di consulenza per la redazione dei contratti e per il loro adempimento, oltre a prestare servizi per la gestione degli stessi.
Il Broker svolge, perciò, la propria attività in forza di un formale mandato di rappresentanza del cliente tramite il quale si relaziona con i vari fornitori del mercato, senza mai svolgere un compito per conto delle compagnie di assicurazione delle quali non è mai collaboratore in alcun contesto.
Circa gli aspetti economici che regolano i rapporti tra il cliente ed il broker si osserva la diffusa tendenza della proposizione dell'attività del broker in forma gratuita per il proprio cliente, ma questo aspetto merita un approfondimento. Se si "scava" in questa direzione si apprende che il lavoro del broker è remunerato con compensi provvigionali a carico delle compagnie di assicurazione in funzione degli affari conclusi dagli stessi e senza oneri aggiuntivi a carico del cliente. Di fatto, però, è sempre e solo il cliente a pagare tutto il conto, anche delle provvigioni che il broker percepisce dalla compagnia le quali sono incluse nel pagamento del prezzo della polizza. Per cui, da questo punto di vista, il cliente non realizza alcuna differenza tra il broker ed un qualsiasi altro intermediario assicurativo che agisce in rappresentanza di una o più imprese di assicurazione. In entrambi i casi il cliente non beneficia dell'indipendenza economica del proprio interlocutore dal fornitore dal quale egli acquista il prodotto o il servizio che gli occorre. Quando, invece, il broker presta una consulenza a favore del proprio cliente che non si finalizza nell'acquisto di una assicurazione, allora il broker richiederà al cliente il pagamento di una parcella per il lavoro svolto realizzando la propria indipendenza economica da interessi di terzi.
In merito a quest'ultimo argomento si osserva che il Consulente Assicurativo Libero Professionista, estraneo alla intermediazione di contratti di assicurazione per conto altrui, non percepisce alcuna remunerazione o compenso delle compagnie di assicurazione ma sempre e solo dal cliente al quale può garantire la propria indipendenza economica da interessi di terzi.
Ciò detto, le differenze tra le due figure sono anche altre. Mentre il broker beneficia di un riconoscimento normativo specifico e di regole a protezione e nell'interesse del cliente, altrettanto non si può dire per il consulente assicurativo in esame il cui ruolo è riconducibile nell'ambito di una attività per conto altrui. Si aggiunga, poi, che non esistono, al momento, associazioni di categoria che riuniscono e rappresentano questi professionisti a differenza di quanto accade sia per i broker che per altre figure professionali quali, ad esempio, quella dell'amministratore condominiale.
Per queste ragioni occorre annotare che l'incarico del cliente ad un broker si inquadra in un contesto più specifico e definito rispetto a quello del rapporto con un consulente assicurativo libero professionista che non svolge attività di vendita di prodotti per conto terzi. Quest'ultimo, però, essendo totalmente estraneo a qualsiasi interesse commerciale riconducibile al collocamento di un contratto di assicurazioni, esercita una attività solamente professionale e non anche commerciale che, invece, caratterizza il lavoro dei broker.