D.LGS. 184/2023 - SOSPENSIONE DALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
IL Decreto Legislativo n 184 del 2023 ha modificato sia regole del codice della strada che del codice delle assicurazioni.
Delle novità del codice delle assicurazioni analizziamo il diritto alla sospensione dell'obbligo di assicurazione.
Fino allo scorso 23 dicembre 2023, data di entrata in vigore queste norme, si era soliti parlare della sospensione del contratto di assicurazione rcauto, facoltà che non era obbligatoria ma prestata dalle compagnie a condizioni economiche e normative differenti.
Ma da questa data le cose sono cambiate molto, anche nel linquaggio.
Per capire meglio l'argomento partiamo dal nuovo obbligo ad assicurarsi che riguarda tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal
terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
Ed entriamo nel merito dell'argomento.
Come prima cosa osserviamo che il diritto alla sospensione viene regolato per la prima volta da una norma che lo rende obbligatorio ed uguale per tutti. Fatto che
modifica le attuali pratiche di mercato che perdono di efficacia. Ma annotiamo pure che, mentre si era soliti parlare di sospensione della polizza, adesso
si ragiona di sospensione dell'obbligo di assicurazione il cui significato non è identico all'altro.
Vediamo quando ricorrono le condizioni per l'esercizio della sospensione:
1. tutte le volte che i veicoli sono formalmente ritirati dalla circolazione
2. ogni volta che l'uso dei veicoli è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente
3. quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto
4. quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario / locatario del veicolo
L'ultima condizione è quella che assomiglia alla precedente sospensione del contratto di assicurazione; vediamone la modalità di attuazione.
Le nuove regole prevedono, oltre al fatto che i richiedenti siano solo certi soggetti identificati, che la comunicazione di sospensione dall'obbligo di assicurazione
sia fatta solo in forma scritta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio la quale comporta specifiche responsabilità anche penali.
La dichiarazione deve contenere la data dell'inizio della sospensione e la durata della stessa.
La duarta, che può essere anche prorogata, non potrà essere complessivamente maggiore di 10 mesi rispetto alla durata dei 12 mesi dell'assicurazione.
Va aggiunto, per completezza, che al momento della scadenza della sospensione, l'obbligo ad assicurarsi riprende automaticamente senza alcuna formalità.
Ma non basta, la sospensione dall'obbligo di assicurazione ha efficacia solo dal momento della sua pubblicazione sulla banca dati del Ministero dei Trasporti, fatto che conferisce una notorietà pubblica della sospensione ed a seguito della quale decade la necessità di sottrarre il veicolo dal suolo pubblico.
In precedenza con la sospensione della polizza, che era un atto del tutto privato, c'era la necessità di rimuovere il veicolo dal suolo pubblico e detenerlo in area privata senza accesso del pubblico.
Requisito ormai decaduto con l'estensione dell'obbligo di assicurazione su qualsiasi territorio pubblico o privato che sia.
Ciò detto occorre fare molta attenzione quando si effettua la richiesta di sospensione dall'obbligo di assicurazione ai fini della sua validità. L'eventuale formulazione di "sospensione dell'assicurazione", infatti, non è equivalente
e non assolve all'onere richiesto dal D. Legs. 184/2023 rispetto al quale non sviluppa efficacia lasciando il suo autore esposto anche alle conseguenze penali della falsa dichiarazione nell'atto sostitutivo avente efficacia di notorietà.